Concorso di 1598 Allievi Carabinieri richiesto Diploma

Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale  COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.25 del 31-3-2017)

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui:
a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;
b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta’, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,

 

E’ stabilito in 167 il numero dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1. da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialita’, ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis e dell’art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3.

 

All’atto della presentazione della domanda con le modalita’

di cui all’art. 3, i candidati: debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma1; possono esprimere preferenza per la formazione e l’impiego specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati specifici criteri di selezione e profili d’impiego, l’esercizio di tale facolta’ non e’ consentito ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, let. d. e produce effetti irretrattabili e vincolanti ai fini della designazione dei vincitori di concorso da avviare ai percorsi formativi e d’impiego di cui al comma 2, la cui selezione sara’ operata con le modalita’ indicate agli articoli 13 e 16. 4. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra’ essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi’ impregiudicata la facolta’ di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l’anno 2017. In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvedera’ a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale.

Requisiti

Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare coloro che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta’;
c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
d. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

6. L’ammissione al corso e’ inoltre subordinata: al possesso della idoneita’ psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita’ di cui agli articoli 10 e 11; al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’eta’, fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.

 

Per ulteriori informazioni consulta il BANDO