Asacom: Il supporto scolastico all’autonomia e alla comunicazione

ASACOM

Gli alunni con disabilità, per una reale inclusione scolastica, possono necessitare di forme diverse di supporto e di assistenza all’educazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione – già con propria Nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390 – ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Sostegno didattico
Circa il ruolo e le funzioni dei docenti specializzati per le attività di sostegno didattico non ci sono dubbi: questo spetta a docenti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che prima provvede a specializzarli direttamente o tramite convenzioni con enti privati. Oggi questa funzione di specializzazione è esclusivamente riservata al Ministero dell’Università in base all’articolo 14 della Legge 104/1992.

Assistenza nella comunicazione e assistenza per l’autonomia
Queste funzioni sono previste dalla legge 104/1992, articolo 13, comma 3.

L’assistenza per l’autonomia consiste nell’aiutare – per tutto o parte dell’orario scolastico – alunni con difficoltà all’uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell’attivazione e l’uso di computer eccetera. Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli atti più elementari che esulano dalla didattica.

L’assistenza nella comunicazione consiste invece nel facilitare la comunicazione ad alunni con difficoltà di esprimersi. Il pensiero va subito agli alunni audiolesi che non sono stati protesizzati da piccoli – i cosiddetti sordi “segnanti” – che necessitano di un interprete della LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Ma un assistente alla comunicazione giova pure ad alunni sordi “oralisti”, cioè quei sordi, anche profondi, che, grazie ad una protesizzazione precoce, alla logopedia, all’apprendimento della lettura labiale e, nei casi più gravi, all’impianto cocleare, possono comunicare da soli, purché facilitati da una persona che scandisca bene il movimento delle labbra e li aiuti a prendere appunti.

Da qualche anno, inoltre, l’integrazione si è estesa finalmente anche ad alunni con autismo e con cerebrolesioni. Questi ultimi, per comunicare, necessitano di interventi educativi precoci, come il metodo ABA (Applied Behavior Analysis – “Analisi Applicata del Comportamento”), la comunicazione alternativa aumentativa e, in alcuni casi, pure la “comunicazione facilitata” o la “comunicazione aumentativa”. Queste funzioni vanno svolte da assistenti educatori con una preparazione professionale specifica.

Queste figure debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori) e dalle Province per la scuola secondaria di secondo grado (medie superiori).

Quanto agli alunni ciechi e sordi, in base alla legge 18 marzo 19993, n.67 (art.5) tale assistenza è fornita nelle scuole di ogni ordine e grado dalle Province, a meno che le singole leggi regionali dispongano diversamente.

Sull’attribuzione di questa forma di assistenza alle Province per gli alunni delle scuole superiori – diversi dai ciechi e dai sordi – alcuni TAR hanno già pronunciato sentenze nel senso indicato dal testo e, sino a quando qualche Provincia non solleverà ricorso alla Corte Costituzionale (con esito positivo) circa il citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, questa rimane la norma di riferimento.

Tanto più che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – con la Sentenza n. 2361 del 20 maggio 2008 – ha ribadito l’obbligo delle Province di garantire il «supporto organizzativo» agli alunni con disabilità frequentanti la scuola superiore.

Va detto che dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico è ancora in via di definizione

Come rendere esigibile il diritto
Le famiglie devono chiedere e poi accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap, di cui al DPCM 185/2006 o nella diagnosi funzionale e nel PEI di cui all’articolo 12, comma 5 della Legge 104/1992, sia chiaramente espressa la necessità di assistenza (per l’autonomia o la comunicazione e/o l’assistenza igienica per l’alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile).

La famiglia deve quindi accertarsi che entro fine maggio dell’anno scolastico precedente quello di frequenza il Dirigente scolastico abbia inoltrato le richieste rispettivamente agli Enti Locali o all’Ufficio Scolastico Regionale, qualora, in quest’ultimo caso, non abbia collaboratori scolastici dei due sessi o essi non siano sufficienti per numero o invalidità a svolgere le funzioni assistenziali igieniche, previste dal CCNL nazionale.

Bisogna inoltre accertarsi che all’inizio dell’anno scolastico – vale a dire nel mese di settembre – il personale richiesto sia già presente nella scuola. In caso negativo, si deve invitare formalmente il Dirigente scolastico a provvedere ad un sollecito, preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del Dirigente scolastico).

In caso poi di ulteriore inerzia, bisogna rivolgersi dapprima al Difensore civico comunale o, in mancanza, a quello provinciale o regionale, denunciando il caso e la violazione della normativa prodottasi.

E ancora, ci si può rivolgere alle Associazioni presenti sul territorio perché protestino a loro volta col Dirigente scolastico o con l’Ente Locale o l’Ufficio Scolastico inadempiente.

Infine, ci si può rivolgere a un avvocato perché agisca davanti al Tribunale Civile, per ottenere, anche in via di urgenza, l’assegnazione del personale necessario.

Le ormai numerose esperienze di questi anni hanno sempre dato esito favorevole alle persone con disabilità e senza attendere tempi lunghi.

La famiglia, come ultima ipotesi, può sporgere anche denuncia penale. Quest’ultimo percorso, però, non può essere un rimedio di immediata soluzione del problema, poiché il Magistrato dovrà dapprima accertare l’eventuale esistenza del reato e solo dopo potrà concedere il risarcimento del danno subito; ma in questi casi talora possono passare anche anni e, se si riesce a far condannare la violazione delle norme, non si ottiene subito ciò che serve, cioè l’assistenza.

Vedi anche:

L’assistenza igienica e materiale per gli alunni con disabilità

I riferimenti
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (in particolare gli articoli 13 e 14).

Legge 18 marzo 1993, n. 67 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.” (in particolare articolo 5 su competenze provinciali)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» (in particolare gli articoli 135-139).

Legge 3 maggio 1999, n. 124: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico».

Legge 10 marzo 2000, n. 62: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione».

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 30 novembre 2001, prot. n. 3390: «Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap».

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org

Si ringrazia per la collaborazione l’avvocato Salvatore Nocera.

 

Tratto interamente da Haldylex.org utilizzato a scopo divulgativo per gli addetti ai lavori e per i corsisti ASACOM dell’Esfo.

 

Esfo sta svolgendo Corsi di alta formazione per personale assistente all’autonomia e comunicazione per disabili presso le sedi di Messina, Barcellona e Sant’Agata di Militello. Altri pronti a partire per i primi di ottobre.

Tipologia per diplomati   e   tipologia per laureati

      

 

 

 

Via alle domande ATA, pubblicato il bando.

 Il Miur ha pubblicato il decreto  per la terza fascia sulle graduatorie del personale ATA. Come era già noto, le domande si potranno presentare dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate nel periodo già annunciato, brevi manu, con raccomandata a/r oppure con posta certificata. Solo per la scelta delle scuole, sarà possibile utilizzare la modalità on-line, con indicazioni che saranno anche queste comunicate successivamente.
L’aggiornamento riguarda i profili professionali di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi.

Intanto possiamo dire che i modelli da presentare saranno 2, ovvero il modello D1 va presentato da chi si iscrive in graduatoria per la prima volta, e il modello D2 che invece va presentato dagli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio, sia in caso di conferma (quindi se non si devono aggiornare titoli e servizio) sia in caso di aggiornamento (se sono stati conseguiti nuovi titoli e/o si è svolto servizio).

TITOLI DI STUDIO

Vengono confermati i requisiti per quanto riguarda i titoli di studio per accedere ai profili professionali:
A) – Assistente Amministrativo: Diploma di maturità.

B) – Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
C) – Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D) – Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido
E) – Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) – Addetto alle aziende agrarie: – Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G) – Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diplo a di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di ma urità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilas iati o riconosciuti dalle Regioni.

IL DECRETO MIUR (CLICCA QUI)

LA CIRCOLARE INDICAZIONI III FASCIA ATA (CLICCA QUI)

 

Il nostro centro di formazione è accreditato per il rilascio delle certificazioni utili ad acquisire maggiore punteggio ed avere più possibilità in graduatoria.

Personale ATA, pronto il bando.

E’ attesa la pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del bando per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia d’istituto per il personale ATA;

Chi è il personale ATA ?

Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Svolge, negli istituti scolastici, mansioni di amministrazione, contabilità, di gestione, ma anche operative e di sorveglianza a seconda del ruolo.

Il personale ATA è suddiviso in profili, ognuno dei quali ha specifici compiti.

I profili sono:

  • Collaboratore scolastico (CS): presente in tutte le scuole
  • Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR): presente solo negli istituti agrari
  • Assistente Amministrativo (AA): presente in tutte le scuole
  • Assistente Tecnico (AT): presente solo nelle scuole secondarie di II grado
  • Cuoco (CU): presente solo nei convitti/educandati
  • Infermiere (IF): presente solo nei convitti/educandati
  • Guardarobiere (GU): presente solo nei convitti/educandati

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): presente in tutte le scuole

Come si diventa personale ATA ?

Chi è in possesso dei requisiti per l’accesso ai profili del Personale, può richiedere l’iscrizione nelle graduatorie d’Istituto di III fascia per svolgere incarichi di supplenza a tempo determinato.

I requisiti minimi richiesti sono:

Area Profilo Requisiti di accesso
A Collaboratore scolastico Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma
di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma
di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata
triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
AS Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
B Assistente Amministrativo Diploma di maturità.
Assistente Tecnico Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori allegata al Bando.
Cuoco Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione,
settore cucina.
Infermiere Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
Guardarobiere Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
D Direttore dei servizi generali ed amministrativa Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

L’apertura delle iscrizioni alle graduatorie viene indetta con apposito decreto ministeriale ogni tre anni.

Punteggio graduatorie di III fascia.

In allegato al decreto ministeriale che indice l’apertura delle iscrizioni alle graduatorie, il MIUR pubblica sempre la tabella di valutazione dei titoli validi per l’inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA.

Avere un punteggio alto in graduatoria consente di avere maggiori possibilità di essere chiamato per supplenze, anche lunghe, che consentono di accumulare mesi di servizio.

Ricordiamo che raggiunti i 24 mesi di servizio nella scuola statale, anche non continuativo, chi è iscritto in III fascia può iscriversi alle graduatorie provinciali permanenti, dette “24 mesi”.

Le graduatorie provinciali permanenti sono utilizzate per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, in base al numero di unità stabilito annualmente per Decreto Ministeriale.
L’inserimento in queste graduatorie comporta anche l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di prima fascia.

Nella tabella valutazione titoli, nella voce certificazioni informatiche e digitaliad EIPASS è attribuito il massimo punteggio possibile.

Se vuoi conseguire la certificazione presso il nostro Centro Eipass, iscriviti on line qui  http://iscrizione-corsi.com/esfo/form.php

Per maggiorni informazioni contatta le nostre sedi o whatsaap

CORSO PIZZAIOLO

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO

Concorso pubblico 250 Posti Ministero Dell’Interno assunzioni a tempo indeterminato

MINISTERO DELL’INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1

MINISTERO DELL’INTERNO

CONCORSO (scad. 1 giugno 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.33 del 2-5-2017)

Posti messi a concorso 1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’amministrazione civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. 2. A conclusione della procedura concorsuale potra’ essere richiesto ai vincitori del concorso, prima dell’immissione degli stessi nei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno, ed agli idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.

 

 

Per l’ammissione al concorso e’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana;
b) eta’ non inferiore agli anni 18;
c) possesso delle qualita’ morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita’ fisica all’impiego. A tal fine l’amministrazione puo’ sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze dell’amministrazione; Scienze politiche; Relazioni pubbliche; Scienze internazionali e diplomatiche; Scienze statistiche ed attuariali; Scienze statistiche e demografiche; Scienze statistiche ed economiche; Sociologia; 2. lauree triennali (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509): classe

2 Scienze dei servizi giuridici; classe 31 Scienze giuridiche; classe 14 Scienze della comunicazione; classe 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; classe 19 Scienze dell’amministrazione; classe 28 Scienze economiche; classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe 36 Scienze sociologiche; classe 37 Scienze statistiche;

3. lauree triennali (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; 4. lauree specialistiche classe: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell’economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 84/S Scienze economico-aziendali; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 99/S Studi europei; 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo; 59/S Pubblicita’ e comunicazione d’impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale; 100/S Tecniche e metodi per la societa’ dell’informazione; 101/S Teoria della comunicazione; 5. lauree magistrali: LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni Internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-19 Informazioni e sistemi editoriali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicita’; LM-91 Tecniche e metodi per la societa’ dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie.

2. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche’ equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o, eventualmente, a specifici provvedimenti, che sara’ cura del candidato indicare in domanda precisando anche il titolo di studio corrispondente, a pena d’esclusione. 3. I titoli di studio conseguiti all’estero presso Universita’ e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Sara’ cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di equipollenza, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d’esclusione dallo stesso.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

 

Per ulteriori informazioni consulta il BANDO

BANDO PER I PERCORSI DI SOSTEGNO: 355 POSTI DISPONIBILI, SCADENZA IL 19 MAGGIO

È stato pubblicato il bando inerente alla selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l’Università di Messina, nell’anno accademico 2016/2017, ai sensi del D.M. n. 948 dell’1 dicembre 2016, in attuazione del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. del 30 settembre 2011. Sono disponibili 355 posti, distribuiti nei quattro ordini di scuola: Infanzia n. 40 posti; Primaria n. 160 posti; Secondaria I grado n. 75 posti; Secondaria II grado n. 80 posti.
La domanda andrà inoltrata entro le ore 20 del 19 maggio 2017 e dovrà essere presentata attraverso il Portale delle Segreterie Studenti online [Esse3], accessibile all’indirizzohttps://unime.esse3.cineca.it/Home.do(link is external) . Il pagamento della relativa tassa andrà effettuato entro e non oltre le ore 23.59 del 19 maggio.
I test preliminari si terranno il 25 ed il 26 maggio 2017. Il 25 maggio 2017 le prove riguarderanno la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; il 26 maggio 2017 la scuola secondaria di I e II grado. Il luogo di svolgimento e gli orari saranno pubblicati sul sito http://www.unime.it/it/sostegno, in tempo utile. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.unime.it/it/sostegno.

Visualizza bando

Fonte: unime.it